PREMESSE
- Per effetto del testamento olografo del com. rag. GUIDO SIRONI del 3 dicembre 1932 depositato e pubblicato in atti del Dr. Luigi Donegana veniva disposto un legato per la costituzione ed il funzionamento di un ricovero vecchi.
- Con decreto del 24.07.1936 veniva decretata la costituzione della Fondazione “Casa di Ricovero Dr. Luigi e Regina Sironi” avente per scopo di provvedere al mantenimento ed all’assistenza degli anziani di ambo i sessi inabili al lavoro, nati o residenti da almeno tre anni in Oggiono e con almeno i 60 anni di età.
- Ad oggi sotto varie forme giuridiche si è provveduto ad esaudire le sopra indicate volontà.
Art. 1
-Denominazione e sede-
- È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DR. LUIGI E REGINA SIRONI ETS”, con sede legale a Oggiono.
- L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2
-Scopi istituzionali-
- La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela delle persone anziane in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.
- Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell’articolo 5 CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell’articolo 5 CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell’articolo 5 CTS);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell’articolo 5 CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 CTS (lettera u dell’articolo 5 CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell’articolo 5 CTS).
La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione. Tra le attività diverse, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione, ai sensi dell’art. 7 CTS, può porre in essere l’attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.
- Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
- L’Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
- La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nel Comune di Oggiono, come previsto nelle tavole fondative dell’Ente.
- Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
-Patrimonio-
- Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente.
- Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti testamentari e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, richiamato quanto previsto dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.
- L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
Art. 4
-Mezzi finanziari-
La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti testamentari e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
- e) corrispettivi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2;
- f) proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- g) proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 5
-Organi-
Sono organi della Fondazione:
- a) Il Presidente e il Vicepresidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L’Organo di Controllo;
- d) Il Revisore legale dei Conti.
Art. 6
-Presidente e Vice Presidente-
- Il Presidente viene eletto dall’Amministrazione Comunale di Oggiono, e dura in carica per cinque anni.
- Il Vice Presidente dell’Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione al proprio interno.
Art. 7
-Compiti del Presidente-
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all’attività della Fondazione.
- Spetta al Presidente:
- a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della Fondazione;
- f) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Art. 8
-Consiglio di Amministrazione-
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che sono nominati dall’Amministrazione Comunale di Oggiono.
Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, richiamato quanto disposto dal precedente articolo 3.
- I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.
- Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell’art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 9
-Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione-
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
-Decadenza e cessazione dei Consiglieri-
- In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall’incarico per altre cause.
- I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l’art. 2382 C.C.
- Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
Art. 11
-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-
Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l’anno per l’approvazione del Bilancio Preventivo e di Esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
- Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.
- In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
- La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. È pertanto necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicate nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.
Art . 12
-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-
- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Il Segretario dell’Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
- Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.
Art. 13
-Compiti del Consiglio di Amministrazione-
- Il Consiglio di Amministrazione è titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:
- a) predispone e approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione di missione;
- b) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- c) approva le modifiche dello Statuto;
- d) predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
- e) definisce l’organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione;
- g) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti testamentari e le modifiche patrimoniali;
- h) qualora lo ritenga necessario può nominare un Direttore Generale;
- i) nomina l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- j) provvede all’assunzione e al licenziamento del personale;
- k) approva il conto economico di previsione;
- l) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- m) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
Art. 14
-Direttore-
- L’Ente si può avvalere, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell’apporto del Direttore Generale, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni delegategli, specificate nel regolamento.
Art. 15
-L’Organo di Controllo-
- L’Organo di Controllo può essere monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.
- L’Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.
- I membri dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, 2° comma, C.C.
- L’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 CTS vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali dei conti iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Ai componenti dell’Organo di Controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all’articolo 8, comma 3 CTS.
- Le riunioni dell’Organo di Controllo collegiale possono tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. Si applica quanto previso all’articolo 11 relativo per le adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16
-Revisore Legale dei Conti-
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.
- II Revisore Legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.
- Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall’art.8 del CTS.
- Il Revisore Legale, o la società di revisione legale, esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.
Art. 17
-Esercizio finanziario-
L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all’anno precedente, ai sensi di legge.
- Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all’anno successivo.
- Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
Art. 18
-Norme sull’estinzione-
- La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.
- Il Consiglio, nell’eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l’obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
Art. 19
-Norme sulla devoluzione del patrimonio-
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri ETS.
Art. 20
-Norme generali-
- Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, e, in quanto compatibili, del Codice Civile.
La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.